Lo Statuto

Titolo I°

Articolo 1°

Finalità

Il 30/07/1987 si è costituita a Padova

 “L’Associazione Euganea del Bonsai”

Allo scopo di diffondere e approfondire la conoscenza dell’arte del Bonsai amatoriale e della cultura ad essa legata.

“L’Associazione Euganea del Bonsai” dal 10 dicembre 1996, stabilisce la sua sede, dove svolge le sue attività , presso L’Istituto Agrario di Stato

“S. Benedetto da Norcia” in Via Cave n° 172 Padova.

“L’associazione è un’organizzazione naturalistica e culturale che si rivolge ad amatori e studiosi, è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro; essa intende accentuare nelle proprie attività l’aspetto ecologico, educativo e sociale, intende parimenti impegnarsi nello studio e nella divulgazione delle tecniche del Bonsai, favorendone la conoscenza attraverso pubblicazioni periodiche, corsi, esposizioni, conferenze, dibattiti, escursioni, audiovisivi didattici, divulgazione presso le scuole e altre organizzazioni sociali, cura anche in via complementare, attività ricreative.

Titolo II°

Articolo II°

I Soci

Diviene “Socio” chi ottiene l’accettazione da parte del consiglio direttivo.  Il nuovo socio ottiene il diritto di voto dopo sei mesi dall’accettazione della domanda.

Articolo III°

Doveri dei Soci

Sono doveri dei Soci:

  1. Tenere un comportamento che non possa recare pregiudizio al buon nome dell’Associazione, in particolare col rispetto delle norme civili, esercitando (nell’ambito associativo) i principi della socialità e coltivando quella sensibilità culturale, ecologica e naturalistica che è alla base della stessa associazione.
  2. Impegnarsi personalmente, nei limiti delle proprie capacità, nell’attuazione degli scopi sociali.
  3. Pagare puntualmente la quota sociale annuale.

Articolo IV°

Diritti dei Soci

Sono diritti del socio:

  1. Partecipare alle attività sociali.
  2. Formulare proposte migliorative delle attività sociali.
  3. Presentare nuovi soci.
  4. Fare uso dei materiali e delle attrezzature tecniche secondo le modalità dell’organizzazione.
  5. Ricevere le comunicazioni, le dispense, le pubblicazioni e una copia dello Statuto dell’Associazione.
  6. Utilizzare personalmente il distintivo e il marchio dell’Associazione solo previa autorizzazione del Direttivo in carica.
  7. Ricevere la tessera e il timbro di rinnovo annuale.
  8. Iscriversi contemporaneamente a più associazioni naturalistiche con scopi affini.
Capo II°

Articolo V°

Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente

Articolo VI°

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci:

  • Si riunisce almeno una volta l’anno, è convocata dal presidente o da un terzo dei Soci, per lettera spedita almeno quindici giorni prima.
  • E’ presieduta normalmente dal Presidente.
  • Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Approva la relazione del Presidente ed i bilanci annuali, consuntivo e preventivo.
  • Approva il programma di massima per l’anno successivo.
  • Decide il numero dei consiglieri da eleggere.
  • Decide la quota sociale per l’anno successivo.
  • Ratifica eventuali delibere urgenti del Consiglio poste  all’ O.D.G.
  • E’ valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.
  • Delibera a maggioranza assoluta dei presenti; ogni socio può essere portatore di una sola delega.
  • L’Assemblea decide  sull’ eventuale scioglimento dell’ Associazione.
Articolo VII°

Il Consiglio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea, tra i soci, contestualmente al Consiglio Direttivo, è composto da tre membri, di cui uno è Presidente eletto nel suo seno; esso controlla l’intera gestione contabile dell’Associazione e riferisce in Assemblea o se richiesto, al Consiglio Direttivo.

Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e decade ogni anno assieme al Consiglio Direttivo.

I revisori dei Conti, assumono anche la funzione di probiviri, si pronunziano in via definitiva sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono adottate con il voto unanime dei tre membri. I ricorsi dovranno essere inoltrati al Presidente dell’Associazione per iscritto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e saranno decisi entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Articolo VIII

Il Consiglio Direttivo – Elezioni

Per l’elezione del Consiglio Direttivo il Segretario raccoglierà, tra i Consiglieri uscenti ed i soci iscritti da almeno sei mesi, i nomi dei candidati al nuovo Consiglio. Nella scheda di votazione potranno esprimersi voti pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Articolo IX

Il Consiglio Direttivo – Compiti

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e resta in carica un anno. E’ convocato dal Presidente o per richiesta di 3/5 dei Consiglieri con lettera spedita almeno otto giorni prima e recante l’ordine del giorno. Oppure con “urgenza” telefonicamente il giorno precedente.  I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio:

  • Delibera su tutte le materie non competenti all’assemblea.
  • Elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
  • Delibera con la presenza dei 3/5 degli aventi diritto ed a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  • Può nominare, con diritto di voto, fino a tre membri non eletti, di rilevante utilità per l’Associazione; può nominare Collaboratori stabili e Incaricati speciali senza diritto di voto.
  • Emana eventuali regolamenti interni (per mostre, biblioteca e altre manifestazioni).

I Consiglieri inattivi, dopo richiamo del Presidente, possono essere esonerati a maggioranza dei Consiglieri; saranno sostituiti con i primi dei non eletti. Sarà il consiglio, con la maggioranza dei 3/5 dei votanti ad esprimere eventuali provvedimenti negativi nei riguardi un socio. Saranno rimborsate le spese autorizzate o convalidate dal Consiglio

Articolo X

Il Segretario

Il segretario organizza e controlla i rapporti economici ed amministrativi con i soci e con terzi, cura la tenuta e la conservazione dei libri sociali, stende ed archivia la corrispondenza dell’Associazione dei libri sociali, stende i verbali dell’Assemblea e del Consiglio.

E’ prevista la possibilità di un economo qualora l’ampiezza del lavoro lo esiga.

Articolo XI

Il Tesoriere

Il Tesoriere con l’assistenza ed il controllo del Segretario esegue le operazioni di incasso e di pagamento; aggiorna e registra i movimenti di valuta nel registro di cassa. Può tenere un fondo cassa stabilito dal Consiglio.

Articolo XII

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione;  ha il diritto-dovere di stimolare le attività sociali attraverso il Consiglio e con la collaborazione diretta dei soci.

Cura i rapporti culturali e sociali a livello pubblico nonché quelli con altri gruppi e personalità esterne. In caso d’impedimento, la carica di Vice Presidente sarà assunta a turno dagli altri membri del Consiglio Direttivo.

Titolo III

Articolo XIII

Il Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni, valori e diritti in ogni modo pervenuti legittimamente ad essa.

Il Patrimonio in ogni caso di scioglimento dell’Associazione deciso dall’Assemblea, sarà destinato ad un’associazione di pari finalità Statutarie.

Titolo IV

Norme finali

Articolo XIV

Rinvio

Per i casi non previsti si seguiranno le norme del Codice Civile o la consuetudine interna.

Ultimo aggiornamento deciso dall’Assemblea dei soci con l’Assemblea del 13/5/1999, Registrato all’ufficio del registro di Cittadella il 13/9/1999 n°0011737 mod. 2 serie 3.

Ultima stampa 11 dicembre 2006